Codice etico
Il Magenta Medical Center si allinea ai principi etici e deontologici definiti dalla Società Italiana di Medicina Estetica (SIME):
PREMESSA
La mission della SIME è regolata dal presente Codice Etico e Deontologico, e prevede di:
• rendere disponibile a tutti l’eccellenza dei medici formati in Medicina Estetica aderenti alla SIME e con percorso formativo appropriato quadriennale o universitario in regola con l’aggiornamento permanente, garantendo in questo modo il massimo della qualità e professionalità;
• promuovere il libero confronto ed il dialogo tra pazienti e professionisti, medici e non medici, sul tema della Medicina Estetica;
• promuovere le attività di informazione, divulgazione e aggiornamento professionale nel campo della Medicina Estetica mediante seminari, convegni ed iniziative divulgative al pubblico in generale.
PRINCIPI GUIDA
Il rispetto dell’individuo è il presupposto fondamentale dei rapporti fra le persone. L’osservanza del presente Codice Etico e Deontologico è alla base di ogni azione della SIME nei confronti della Persona che si affida alla Società.
La SIME si riporta sempre ai principi ispiratori della disciplina, di seguito riportati:
La Medicina Estetica realizza un programma di medicina sociale, preventiva, curativa e riabilitativa al servizio della collettività. Il suo scopo ultimo è la costruzione e la ricostruzione dell’equilibrio psicofisico.
I punti essenziali di questo importante campo di azione sono:
• trattamento delle disgrazie fisiche e delle alterazioni estetiche costituzionali;
• trattamento delle sequele inestetiche delle malattie e degli incidenti traumatici;
• prevenzione dell’invecchiamento e della possibile invalidità psicofisica conseguente;
• educazione costante per permettere a ciascuno una gestione razionale del proprio patrimonio biologico grazie a programmi di igiene alimentare, fisica e mentale.
La SIME osserva le più stringenti regole sulla privacy e sul segreto professionale e verifica che il medesimo rigore sia applicato dai collaboratori e dalle organizzazioni di supporto.
La SIME cura con attenzione lo sviluppo della personalità, accertandosi che avvenga in armonia con la salvaguardia della fisionomia della persona per effetto della medicina estetica.
La SIME è consapevole che l’impegno professionale non può essere disgiunto dalla responsabilità sociale del proprio operato.
L’obiettivo principale della professione medica è di assicurare un servizio nel pieno rispetto della dignità umana: la SIME ed i suoi aderenti si impegnano a meritare la fiducia dei pazienti, assicurando a ciascuno di loro il massimo del servizio e della disponibilità.
DEI DOVERI DEL MEDICO
Art.1
L’accettazione e l’osservazione delle norme contenute in questo Codice Etico e Deontologico sono il presupposto imprescindibile per ogni membro della SIME, con la condivisione di tutti i principi e gli obiettivi della Società.
Art.2
Il Medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale.
Art.3
Il medico è tenuto a curare la salute di tutti i pazienti, senza alcuna discriminazione, rispettando la vita ed i diritti umani. Il suo dovere essenziale è quello di salvaguardare la salute e l’integrità fisica e morale dei pazienti. In qualità di membro della SIME, egli deve svolgere tutte le azioni necessarie per far sì che i pazienti si sentano a proprio agio, mettendo a loro disposizione un ambiente sano ed orientato al soddisfacimento dei bisogni individuali. Per far ciò deve basarsi sulla propria professionalità, riconosciuta e certificata, lasciandosi guidare dai principi etici e dalle regole stabilite dal presente Codice Etico e Deontologico.
Art.4
Il medico ha il diritto ed il dovere di osservare i seguenti principi:
• rispettare la vita, la dignità e la libertà di ognuno dei pazienti, e agire avendo come fine principale il loro benessere fisico, mentale e sociale;
• mettere tutte le proprie competenze al servizio del paziente, al fine di garantirgli i migliori risultati;
• non discriminare il paziente in base a nazionalità, età, livello socio-economico, razza, sesso, religione, ideologia e affini;
• rispettare la privacy di ciascun paziente, non divulgando informazioni personali o immagini, salvo che egli ne abbia dato espressa autorizzazione.
Art.5
Il medico è responsabile dei consigli forniti riguardo l’ambito delle attività di sua competenza.
Art.6
Il medico deve limitare le proprie azioni e responsabilità al solo ambito di competenze e secondo il proprio titolo, grado o autorizzazione. L’attenzione fornita ai pazienti deve essere qualificata e pianificata sulla base di principi scientifici.
Art.7
Il medico non può delegare a personale non autorizzato facoltà, funzioni o responsabilità che concerne la propria professione o attività.
Art.8
Il medico è tenuto ad aggiornarsi riguardo tutti i progressi scientifici e tecnologici in materia di Medicina Estetica, al fine di fornire i migliori e più avanzati trattamenti.
Art.9
Il medico deve utilizzare o prescrivere esclusivamente prodotti di qualità garantita ed approvata.
Art.10
La prescrizione di farmaci è parte imprescindibile dell’operato medico, pertanto il medico deve difendere la libertà di prescrizione come un “atto medico”, e si assume la responsabilità etica e giuridica per i risultati di tale attività.
Art.11
È fatto divieto a qualunque socio di parlare a nome della SIME in qualsiasi ambito (media, congressi, riunioni pubbliche) senza aver preventivamente ottenuto un nulla osta da parte del Consiglio Direttivo.
Art.12
Nell’attività medico-legale il medico deve evitare ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri soci, pena il deferimento al Collegio dei Probi Viri. La consulenza d’ufficio o di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili, nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile previo deferimento al Collegio dei Probiviri.
DEI DIRITTI DEL PAZIENTE
Art.13
Il paziente ha il diritto di veder rispettata la propria dignità, di ricevere il miglior servizio possibile da parte del medico, di trarre benessere sia sul piano psicofisico che su quello socio-culturale.
Art.14
Il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, al fine di concedere il proprio consenso per la diagnosi, la prognosi, la terapia e le cure di prevenzione primaria e secondaria. Il paziente dovrà firmare una liberatoria ed il “Consenso Informato” ogniqualvolta si sottoponga a un nuovo trattamento.
Art.15
Il paziente ha il diritto al mantenimento del segreto sul proprio stato di salute in relazione a terzi. Tali informazioni riservate non possono essere rivelate né verbalmente né attraverso la divulgazione della sua cartella clinica.
Art.16
Il paziente ha il diritto di non essere stigmatizzato o disprezzato a causa delle proprie condizioni fisiche o psichiche.
Art.17
Il medico deve stabilire con i pazienti un rapporto di lealtà, dignità, rispetto, comprensione e tolleranza, effettuando gli esami clinici e formulando la diagnosi e le indicazioni terapeutiche con la massima considerazione morale della dignità umana, senza alcun tipo di discriminazione.
Art.18
Il medico deve dedicare ai propri pazienti il tempo necessario per valutarne le esigenze, per esaminarli ed indicare loro la diagnosi, fornendo le spiegazioni necessarie.
Art.19
Il medico è tenuto a migliorare continuamente la propria conoscenza e competenza medica ed inoltre ha il dovere di divulgare a pazienti e colleghi nuovi progressi in campo medico.
Art.20
Il medico è tenuto a utilizzare strategie terapeutiche basate su solide basi scientifiche, e a non associarsi professionalmente con chiunque violi questo principio.
Art.21
Il medico deve garantire la tutela del paziente da medici di scarsa competenza professionale e levatura morale. Il medico deve rispettare tutte le leggi e difendere la dignità e l’onore della professione. Egli deve portare a conoscenza delle autorità competenti, oltre che al Collegio dei Probiviri della SIME, senza esitazione, condotte illegali o non etiche da parte di colleghi.
DEL SEGRETO PROFESSIONALE:
Nell’ambito dei principi che regolano il rapporto medico-paziente, rivestono primaria importanza il segreto professionale, la riservatezza e il libero consenso informato alle cure concesso dal paziente stesso o, in caso di necessità, da familiare competente o rappresentante legale.
Art.22
In ambito medico, il segreto professionale va inteso come tutto ciò che non è etico o legale rivelare senza una giusta causa. Un medico non può rivelare confidenze ottenute del paziente o qualsiasi informazione ottenuta dal paziente in ambito professionale, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o si renda necessario al fine di tutelare il benessere del singolo o della comunità.
Art.23
Per il medico, il segreto professionale è un obbligo etico e morale, ed è legato al rispetto per la libertà del paziente. L’interesse pubblico, la sicurezza del paziente, l’onore della famiglia, il rispetto della professionalità e la dignità della Medicina esigono il segreto.
Art.24
L’importanza del segreto professionale è tale da costituire un obbligo di legge, la cui violazione, senza giusta causa, è definita come reato dal Codice Penale della Repubblica. Non è necessario pubblicare dati sensibili relativi al paziente per considerare il segreto come rivelato; raccontare il segreto di un caso ad una persona è comunque considerato come un crimine.
Art.25
Il medico ha il diritto e il dovere di mantenere segreto tutto ciò che il paziente gli ha confidato, ciò che ha visto, ciò che ha dedotto dai documenti redatti nella pratica della sua professione. Il personale medico deve essere talmente discreto da non rivelare nulla, né per via diretta che indiretta. I collaboratori del medico sono sottoposti al segreto professionale.
DEI DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE
Art.26
L’obiettivo principale della SIME, come scuola di pensiero medico, è quello di riuscire a far lavorare in armonia i professionisti medici e non medici per dare benessere ai pazienti e fornire loro le migliori prestazioni ed un servizio eccellente.
Art.27
Tutti i medici aderenti alla SIME si impegnano a redigere web sites allineati alla deontologia professionale, quindi scevri da pubblicità illusoria e operazioni di marketing indegne della professione medica, inoltre si impegnano a utilizzare canali web quali i Social Network esclusivamente per diffondere concetti generali e non pubblicitari. L’adesione a gruppi di acquisto è incompatibile con l’appartenenza alla SIME.
L’inosservanza di tale articolo prevede il deferimento al Collegio dei Probiviri.
Art.28
LA SIME si impegna nel miglioramento continuo del proprio Sistema di Qualità, per mezzo di una serie di azioni pianificate e sistematizzate, per rendere i propri servizi adeguati ed assicurare che la qualità prodotta soddisferà le necessità dei pazienti.
Art.29
La SIME si impegna a fornire servizi altamente efficaci ed adeguati alla più innovativa tecnologia e alla migliore conoscenza scientifica.
Art.30
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non venga pubblicizzato e costituisca, di conseguenza, concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
Art.31
La SIME ha istituito questo Codice Etico e Deontologico come principio guida delle proprie azioni, e si impegna a rispettarlo e farlo rispettare da tutti i propri soci medici e non medici. I medici, in particolare, sono tenuti ad agire in accordo con i Principi Generali e Specifici di questo Codice in tutti i contatti con i pazienti, i colleghi ed il pubblico in generale.
CONCLUSIONI
Art.32
La SIME, attraverso l’operato dei suoi aderenti si impegna a:
• trattare sempre i pazienti con onestà, solidarietà e trasparenza ed informare il paziente, in maniera chiara, comprensibile e dettagliata, sulla procedura di Medicina Estetica e sulla strategia terapeutica tramite somministrazione e discussione di un apposito consenso informato
• assicurare in ogni momento il rispetto della privacy e della riservatezza del paziente;
• lasciare al paziente ampia libertà di scelta senza condizionamenti indebiti;
• offrire al paziente assistenza completa, continua e qualificata con particolare riguardo alla reperibilità;
• essere continuamente informato sullo stato dell’arte con partecipazioni frequenti a corsi e congressi, in modo da offrire al paziente un servizio altamente qualificato ed aggiornato;
• eseguire le procedure mediche in ambiente idoneo e previo ed approfondito studio della situazione clinica del paziente attraverso esami clinici, diagnostici e di laboratorio.
• non eseguire prestazioni professionali ingiustificate o per le quali non è stato rilasciato preventivo consenso da parte del paziente;
• non procedere all’erogazione prestazionale a sola finalità estetica su pazienti minorenni, e comunque in tutti i casi solo dopo approfondita discussione con l’interessato e con i genitori o chi ne fa le veci, consapevoli secondo le proprie capacità di comprensione e dopo aver acquisito, se necessario, una consulenza specialistica dello psicologo ed aver pianificato un adeguato piano di supporto psicologico;
• utilizzare solo dispositivi medici che rispondano a tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria vigente in materia e ad allegare nella cartella clinica, rilasciandone copia al paziente, apposita documentazione (tipo, numero di serie, lotto di fabbricazione);
• non produrre pubblicità illusoria e indegna della professione medica;
Roma 04/12/2015